A.T.P - Accord Transport Perissable

A.T.P. = Accord Transport Perissable, che è l'abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti".


Il trasferimento di derrate alimentari, in particolare di quelle deperibili, ha sempre posto problemi di conservazione dei carichi che, proprio nella fase del trasporto, incontrano uno dei punti più deboli della catena del freddo. L’ATP è il frutto di un accordo europeo sottoscritto nel 1970 da alcuni Stati europei, tra i quali l’Italia, che regolamenta le tecniche costruttive degli allestimenti isotermici e refrigerati destinati al trasporto di prodotti alimentari deperibili. Con l’introduzione della regolamentazione ATP vi è stato un notevole miglioramento delle prestazioni isotermiche e frigorifere.

Dal 1977 l’ATP ha assunto carattere di Legge dello Stato e nel settembre 1984 è stata assegnata la competenza degli aspetti tecnici e termici al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, verificati in fase di collaudo dagli Uffici Provinciali M.C.T.C., mentre la competenza degli aspetti igienico-sanitari è stata assegnata al Ministero della Sanità, verificati dalle A.S.L..

La normativa internazionale ATP è stata chiarita nel nostro Paese inizialmente dalla circolare ministeriale 118/80, modificata negli anni successivi con l’introduzione di ulteriori circolari. Con il Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 sono state abrogate le norme precedenti ed introdotte le norme attualmente in vigore.

L’accordo ATP contempla pure le prescrizioni, in fatto di temperature, alle quali devono essere trasportate le singole derrate che hanno necessità di mantenimento di ben definiti regimi di temperatura. Queste prescrizioni sono in armonia con i limiti fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81).

Le sigle di riconoscimento, riportate sulle fiancate degli autoveicoli e/o sulle targhette di omologazione ad essi applicate, in base alla classificazione ATP frutto di specifiche relazioni matematiche fra il coefficiente di isolamento termico della struttura isotermica e le potenze dell’apparato frigorifero, corrispondono a ben definite caratteristiche che identificano il tipo specifico di struttura adatta al mantenimento della temperatura prescritta per il trasporto di derrate alimentari deperibili, il cui significato teorico dovrebbe assumere particolare rilievo anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria.

Ciascun mezzo omologato ATP viene pertanto classificato in una delle seguenti categorie:


Isotermici (carrozzerie provviste di isolamento termico e perciò in grado di mantenere la temperatura nella cella riducendo la dispersione termica, contrassegni IN ed IR)

Frigoriferi (carrozzerie isotermiche normali o rinforzate provviste di unità refrigeranti in grado di conservare le temperatura in un ambito prestabilito, contrassegni FNAX ed FRCX)

Refrigerati (veicoli provvisti di apparecchiature -di solito piastre eutettiche - in grado di accumulare freddo e di conservare la temperatura nella cella per un certo periodo di tempo, contrassegni RRC)

Caloriferi (carrozzerie isotermiche dotate di dispositivo di riscaldamento provvisti delle sigle CNA, CRA e CRB non indicate in tabella)

Coibentati: questa categoria di veicoli sono esclusi dall’accordo internazionale Atp e spetta a ciascuno stato regolare le caratteristiche e le modalità di impiego. La legge italiana non ammette il collaudo di celle coibentate con una temperatura inferiore allo 0 e vengono imposti precisi limiti alle dimensioni della cella.

*Quando le sigle Atp sono accompagnate dalla lettera X significa che il mezzo di trasporto isotermico è dotato di un’unità frigorifera autonoma.

Gli allestimenti isotermici sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Perciò il costruttore, in fase di collaudo presso l’Ufficio Provinciale M.C.T.C., produce un certificato di conformità relativo alla struttura isotermica ed uno relativo al gruppo frigorifero che, unitamente al certificato di conformità dell’automezzo fattogli pervenire dal Concessionario, concorrono alla compilazione del certificato di approvazione ed al rilascio dell’attestato ATP. Al Concessionario verrà restituita una busta, che dovrà essere mantenuta sempre chiusa, contenente tutti i documenti appena citati, che utilizzerà per l’immatricolazione. All’utilizzatore finale verrà consegnata la carta di circolazione, che conterrà la dicitura "trasporto specifico di derrate alimentari deperibili", unitamente all’attestazione ATP.

L’attestazione ATP ha una validità complessiva di dodici anni ed è soggetta a rinnovo dopo sei anni dalla data di rilascio e successivamente ogni tre anni (da effettuarsi presso le stazioni di prova abilitate).

Temperature

Temperature di trasporto prodotti freschi

Elenco delle condizioni di temperatura controllata che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari fresche.


   Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle adiende di produzione ai centri di raccolta, ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto. +8°C
   Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto.
Latte crudo trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto.
 +0°C +4°C
   Latte pastorizzato in confezioni.  +0°C +4°C
(*) max +9°C
   Prodotti lattiero-caseari: latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi.  +0°C +4°C
(*) max +14°C
   Ricotta  +0°C +4°C
(*) max +9°C
   Burro  +1°C +6°C
   Burro concentrato (anidro)  +6°C +18°C
   Burro anidro liquido  oltre +32°C
   Carni  -1°C +7°C
(*) max +10°C
   Pollame e conigli  -1°C +8°C
(*) max +8°C
   Selvaggina  -1°C +3°C
(*) max +8°C
   Frattaglie  -1°C +3°C
(*) max +8°C
   Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio.) +0°C +4°C
   Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere "chlamys"(canestrelli) e "pecten"(cappe sante). +6°C

(*) Ferme restando le temperature sopra descritte, sono tollerati questi limiti massimi durante il periodo della distribuzione frazionata, dovuto alle numerose operazioni di apertura per lo scarico della merce.


Temperature di trasporto prodotti congelati e surgelati

Elenco delle condizioni di temperatura controllata che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari congelate o surgelate.

 Prodotti della pesca  -18°C
(*) min -15°C
 Carni  -10°C
(*) min -7°C
 Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina.  -10°C
(*) min -7°C
 Burro o altre sostanze grasse  -10°C
(*) min -7°C
 Gelati alla frutta  -10°C
(*) min -7°C
 Altri gelati  -15°C
(*) min -12°C
 Altre sostanze alimentari -18°C
(*) min -15°C
 Pollame e conigli  -1°C +4°C
(*) max +8°C

(*) Ferme restando le temperature sopra descritte, sono tollerati questi limiti massimi durante il periodo della distribuzione frazionata, dovuto alle numerose operazioni di apertura per lo scarico della merce.

Sanzioni

Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell'attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito:

Art. 180 comma 7 del Codice della Strada:

Mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.

(sanzione amministrativa)

   

da € 33,60 a € 137,55


a seguito di tale sanzione l'utente dovrà nei termini stabiliti, presentarsi presso gli uffici competenti ed esibire l'originale A.T.P.; se inadempiente comporta la seguente violazione:

Art. 180 comma 8 del Codice della Strada:

Mancanza del documento da presentare.

(sanzione amministrativa)

   

da € 343,35 a € 1376,55

 

Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida

Art. 80 comma 14 del Codice della Strada:

Mancanza revisione veicolo.

(sanzione amministrativa)

   

da € 137,55 a € 550,25


Determina in quanto parte integrante, la scadenza della carta di circolazione, a tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria Art. 216 comma 1 del ritiro della carta di circolazione, vietandone di fatto, la circolazione fino all'avvenuta revisione del collaudo di rinnovo A.T.P.
 

Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è ritirato.

Art. 216 comma 6 del Codice della Strada:

Circolazione abusiva.

(sanzione amministrativa)

   

da € 1624,45 a € 6506,85

 

Sigle A.T.P. mancanti o non conformi.

Art.72 comma 9 del Codice della Strada:

Mancanza dei prescritti requisiti di equipaggiamento.

(sanzione amministrativa)

   

da € 71,00 a € 286,00